RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL DISEGNO DI LEGGE MONTI – FORNERO

Scritto dasu 23 Maggio 2012

Pubblichiamo l’ultimo contributo giunto alla mail informazione@radioblackout.org sulla riforma del lavoro

 

L’ASPI, LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

L’Assicurazione sociale per l’impiego (AspI) è il nuovo ammortizzatore sociale. Parte subito, ma la piena applicazione sarà solo dal 2017, e fino ad allora funzioneranno ancora le diverse tipologie di cassa integrazione e la mobilità. Sarà finanziata da un costo dai lavoratori a tempo indeterminato, dai fondi della Cig in deroga, e da un aumento dei contributi su tutti i contratti a termine, per i quali questo onere contributivo non è accompagnato da un tetto minimo salariale, e quindi il rischio è che certi (im)prenditori, per pagare la tassa, finiscano per ridurre lo stipendio ai lavoratori precari, caricando sulle loro spalle i maggiori costi imposti dalla riforma. Per usufruire dell’ ASpI bisogna avere almeno due anni di anzianità assicurativa e 52 settimane di lavoro nell’ultimo biennio.

 

L’IMPORTO EROGATO È SCARSO E NON RISPONDE AL REQUISITO MINIMO CHIESTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

L’importo stanziato sarà pari al 75% della retribuzione fino a 1.150 euro e al 25% oltre questa soglia, per un tetto massimo di 1.119 euro lordi al mese. L’assegno verrà tagliato del 15% dopo i primi sei mesi e di un altro 15% dopo il semestre successivo. È un importo che non risponde al requisito che, secondo il Parlamento Europeo, dovrebbe essere quello di garantire una vita dignitosa al lavoratore che ha perso il suo impiego ed alla sua famiglia, cioè non dovrebbe essere inferiore al 60% del reddito mediano dello Stato membro interessato (come da punto 15 della risoluzione). E il 60% del reddito mediano mensile netto italiano è pari a 1.227 euro (dato di partenza di fonte Istat). Pertanto chi si ritrova licenziato avrà un assegno di disoccupazione previsto dall’ASpI pari a 7mila euro all’anno, ed oltretutto sottoposto a continui ribassi (-15% dopo i primi sei mesi, ulteriore ribasso del 15% dopo il secondo semestre): un importo che non garantisce alcuna copertura rispetto al rischio di caduta in povertà legato alla perdita del lavoro.

 

L’ASPI RIDUCE LA DURATA DELLE PROTEZIONI

Se fino ad ora si poteva contare su 2 anni di Cassa integrazione straordinaria, dopo i quali scattava la mobilità (2 anni per gli under 50, e 3 per gli over, o 4 anni per gli over 50 del Sud), cioè in totale una protezione dai 2 ai 6 anni, invece dopo il “periodo di transizione” della riforma, cioè dal 2017 quando spariranno la mobilità e la Cassa straordinaria, resterà soltanto 1 misero anno, massimo 1 anno e mezzo per gli anziani, dopo il quale c’è l’inferno della disoccupazione. E per di più il lavoratore che esce dal mercato del lavoro, perderà il vantaggio alla ricollocazione, che prima era assicurato dall’iscrizione nelle liste di mobilità. Dove si collocheranno le lavoratrici e  i lavoratori espulsi dai luoghi di lavoro, senza tutele, e lontanissimi dall’accesso alla pensione a causa dell’allungamento abnorme dell’età pensionabile contenuto nella riforma Fornero del dicembre 2011?

 

ALTRE CONSIDERAZIONI:

1) l’art 62 prevede che il lavoratore decada da ogni trattamento qualora “non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto all’importo lordo dell’indennità (non della retribuzione!) cui ha diritto”. Ma (art. 24) l’importo lordo dell’indennità, come abbiamo visto, è pari al 75% della retribuzione, a cui si applica una ulteriore “riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione” e una ulteriore “del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione”. Insomma un lavoratore licenziato che percepiva 1.000 euro decadrà dal trattamento qualora non accetterà un impiego per una retribuzione pari a €.433 lordi (!), e ciò del tutto a prescindere da che tipo di attività si tratti e con quale orario, purché il posto di lavoro sia “raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici” che con il ritorno a casa fanno 160 minuti e cioè 3 ore solo di viaggio giornaliero casa/lavoro per poco più di 300 euro netti al mese. Ogni commento è superfluo.

2) l’ASpI è una forma di sussistenza privatistica con la quale la tutela dalla disoccupazione comincia a passare dalla fiscalità generale ad una forma di sussistenza stipulata tra impresa e singolo dipendente. Dunque la disoccupazione perde la sua valenza di problema sociale per diventare un fatto individuale, una specie di disgrazia personale di chi ci incorre.

3) oggi i lavoratori hanno materialmente più possibilità di riavere presto il loro posto di lavoro, avendo il diritto di prelazione, che dura 6 mesi per i lavoratori in mobilità, e stabilisce che se l’azienda vuole assumere nuovi lavoratori deve dare la precedenza ai propri ex dipendenti ancora iscritti alle liste di mobilità che nel frattempo non abbiano trovato un altro lavoro. Ma la riforma cancella la mobilità alla fine del 2016.

4) oggi i lavoratori hanno un’attitudine allo stare insieme per cercare di riavere una collocazione o dall’azienda o dalle istituzioni, come accaduto molte volte. Invece, con la riforma Fornero, una volta perso il posto, i lavoratori saranno tutti meno tutelati, molto più isolati e con la paura costante di non trovare più un lavoro.

5) La riforma degli ammortizzatori sociali cancella dopo il 2016 anche la Cassa in deroga, introdotta nel 2009 al fine di estendere i sussidi alle piccole imprese e ai settori finora esclusi dalla Cassa.

6) Cancellando la Cassa straordinaria (Cigs) si toglie anche la possibilità di restituzione delle quote di accantonamento del Tfr maturato in costanza di Cigs qualora il lavoratore cessi dal rapporto di lavoro prima della ripresa lavorativa.

7) Nella valutazione dei requisiti d’accesso all’ASpI andrebbero conteggiate e sommate alle attività di lavoro subordinato anche le settimane per le quali sia stata versata contribuzione destinata a gestioni diverse da quella dei lavoratori dipendenti, al fine di aumentare l’inclusività dell’istituto che, per come e’presentato nel testo, non risponde alle diverse forme del lavoro precario.

 

LA MINI-ASPI

È riservata ai lavoratori subordinati che abbiano almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi, e dura la metà dei mesi per cui si hanno i contributi, al massimo per sei mesi. A conti fatti la mini-ASpI è più generosa del trattamento attuale: per una retribuzione media di 9.855 euro l’anno (quella di un precario), chi ha lavorato 3 mesi prenderà 926 euro in tutto (contro i 731 di oggi), e chi ha lavorato un anno raddoppierà l’assegno (3.700 euro in tutto contro 1.800). Il calcolo è lo stesso previsto per l’AspI.

1) La mini-ASpI non amplia la platea dei protetti, ma sostiene chi oggi ha già un ombrello

2) la mini ASpI resta comunque nel complesso poco generosa, tanto da essere quasi ininfluente per chi è senza lavoro e ha bisogno di un sostegno al reddito.

3) bisogna ottenere che per la mini ASpI l’unicorequisito per la fruizione debba essere lacontribuzione di 13 settimane senza altre aggiunte, e che ilcalcolo dell’istituto debba essere allungato rispetto all’attuale metà dellesettimane su cui sia stata versata contribuzione, per nonprodurre un taglio rispetto al valore dell’indennità didisoccupazione con requisiti ridotti.

 

ASPI ZERO

L’ASpI non determina una reale universalità nel sostegno al reddito, come invece aveva promesso Monti nel suo discorso di novembre alla risoluzione del Parlamento Europeo. Questa riforma infatti non estende gli ammortizzatori a chi non abbia due anni di anzianità assicurativa e versato almeno 52 settimane di contributi, cioè le giovanigenerazioni del lavoro discontinuo e i giovani disoccupati che non trovano il primo lavoro. Non è prevista nessuna tutela per co.co.pro., collaborazioni occasionali, a chiamata, assegnisti di ricerca: si tratta di  945.141 lavoratori precari, di cui più della metà sono co. co. pro (675.883), cui si aggiungono 52.459 associati in partecipazione, 54.210 co.co.co. statali, 49.179 dottorandi e assegnisti di ricerca, 24 mila venditori porta a porta, 27 mila “collaboratori” generici, 8.913 occasionali (Dati Isfol 2010). A questi vanno aggiunte tutte le finte partite IVA. Siamo quindi ben lontani da un ammortizzatore universale degno di questo nome, o da un reddito di cittadinanza, in procinto di essere invece attuato in Europa.

 

FONDO SOLIDARIETA’ PER SETTORI NON COPERTI DA CASSA INTEGRAZIONE:

Entro il 2013 per le aziende con più di 15 dipendenti arriva un Fondo di solidarietà presso l’Inps, che andrà a sostituire parzialmente l’eliminazione della cassa integrazione in deroga, della cig straordinaria e della mobilità. La contribuzione dovrà essere a carico del datore di lavoro (2/3) e del lavoratore (1/3) e ci sarà l’obbligo di bilancio in pareggio dell’ente erogatore. Al finanziamento potrà concorrere anche lo 0,30% attualmente versato ai fondi per la formazione.

1) i fondi pur essendo privi di personalità giuridica ed essendo definiti come “gestioni dell’Inps” si pongono come evidente transizione verso un modello che ha l’obiettivo di trasferire parti crescenti del welfare dalla garanzia e gestione pubblica a quella della bilateralità fra imprese e sindacati, privatizzando di fatto il welfare e cambiando quindi il ruolo delle organizzazioni sindacali.

2) L’abolizione della cassa in deroga e straordinaria non diventa occasione per istituire strumenti a carico della fiscalità generale, contributi pubblici a sostegno al reddito come per esempio il reddito sociale minimo, attualmente in discussione in Europa. Il reddito sociale minimo garantirebbe l’autonomia e la libertà di scelta, toglierebbe dalla ricattabilità del lavoro nero e dello schiavismo, permetterebbe a una generazione di compiere scelte non dettate dalla condizione economica della propria famiglia e di avviare un percorso di crescita formativa, professionale e di vita con una minima rete di protezione sociale.

3) i fondi configurano tutele diverse a secondo dei settori e non garantiscono le tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle imprese con meno di 15 addetti, essendo obbligatori solo al di sopra di tale soglia.

 

IL CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO

Dal 2013 il datore di lavoro all’atto del licenziamento per i rapporti a tempo indeterminato e per gli apprendisti, dovrà versare all’Inps mezza mensilità ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Questa novità è probabilmente proposta a seguito della revisione dell’articolo 18 che renderà più facili i licenziamenti. Il contributo di licenziamento sostituirà i contributi oggi versati dalle aziende per la disoccupazione e la mobilità. Il lavoratore riceverebbe invece un indennizzo economico proporzionale all’anzianità di servizio deciso dal Giudice o da un arbitro scelto tra le parti. Il governo dovrebbe però rafforzare le tutele per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti, oggi escluse dall’articolo 18.

 

TUTELA DELLA LAVORATRICE MADRE

Nella riforma del mercato del lavoro c’é la norma contro le dimissioni in bianco, un turpe strumento spesso utilizzato da certi (im)prenditori a discapito delle lavoratrici perché non restino incinta. Si estende fino a tre anni di vita del bambino il “periodo di rafforzamento”, cioè il periodo in cui le dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre devono essere convalidate dal Ministero Del Lavoro.

1) con le previsioni contenute nel ddl la burocratizzazione è aumentata ed è tutta a
carico della lavoratrice, che comunque sarà ricattabile con la procedura prevista,
cioè l’obbligo, per la convalida delle dimissioni, della firma. Infatti la semplice apposizione di firma da parte del lavoratore in calce alla comunicazione del datore di lavoro di cessazione del rapporto per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale non è sufficiente a scongiurare la pratica delle dimissioni in bianco. A garanzia di chi lavora andrebbe esplicitato che il Ministero possa verificare, contestualmente all’invio della comunicazione, le modalità di data e veridicità delle dimissioni.

2) se il lavoratore non firma la dichiarazione di dimissioni evidentemente non vi è la volontà, e pertanto il rapporto di lavoro non può considerarsi “risolto”, con una penalizzazione per il lavoratore che manifesta l’abuso con la non sottoscrizione della comunicazione di risoluzione.

3) va chiarito che la non sospensione della prestazione di lavoro da parte della lavoratrice o lavoratore che non hanno sottoscritto la comunicazione di risoluzione o dimissioni rende nullo l’effetto sospensivo e comporta l’automaticità della comminazione di pena per la falsa dichiarazione al datore di lavoro

4) andrebbe chiarito che non solo le dimissioni o risoluzione sono prive di effetto ma nel periodo pregresso non agisce l’effetto sospensivo

5) il reato per falsa dichiarazione di dimissioni volontarie o risoluzione consensuale va assimilato al licenziamento illegittimo con le relative conseguenze, e l’ammenda sanzionatoria va chiarito che è aggiuntiva. Altrimenti la falsa dichiarazione che maschera un tentato licenziamento sarebbe punita con una penalizzazione inferiore a quella prevista per analogo illecito: in un caso infatti avremmo la semplice ammenda e sospensione della risoluzione nell’altro indennizzo e reintegro. La progressività dell’ammenda a discrezionalità della Direzione territoriale del lavoro non è giustificabile dal momento che il reato/abuso commesso è il medesimo.

6) le sanzioniattualmente previste, da 5 a 30 mila euro, sono ancora troppo basse, e le organizzazioni sindacali hanno chiesto che siano raddoppiate, oppure che si preveda la disciplina del licenziamento discriminatorio

 

Si intendono poi favorire le varie forme di baby-sitting, prevedendo l’introduzione di voucher di cui la lavoratrice madre potrà usufruire in alternativa al facoltativo periodo di maternità.

1) questa “riforma” ha l’evidente obiettivo di spingere le donne lavoratrici a tornare subito al lavoro, ottenendo “in cambio” per 11 mesi dei voucher per la baby-sitter

2) I voucher comunque non compensano la carenza di servizi pubblici.

3) il testo è un passo indietro rispetto a tanti disegni di legge presentati in Parlamento e agli standard europei.

4) va cancellato il riferimento all’ISEE come indicatore della determinazione del numero e dell’importo dei voucher o servizi corrispettivi poiché attualmente la fruibilità del congedo parentale è un diritto universale che verrebbe sostituito da un’opportunità legata al reddito

5) I lavoratori iscritti alla gestione separata già pagano un contributo dello 0,72% per le prestazioni sociali (maternità, assegni familiari e malattia): sono fondi che ad oggi rimangono parzialmente inutilizzati. I requisiti per l’accesso a tali prestazioni devono dunque essere allargati e il trattamento deve essere uniformato a quanto previsto per i lavoratori dipendenti.


TUTELA DEI LAVORATORI PADRI

E’ reso obbligatorio il congedo di paternità, da utilizzare fino al compimenti dei 5 mesi di età del bambino, per un massimo di 3 giorni continuativi.

1) Difficile pensare che un tempo così limitato (3 giorni) favorisca «una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia» come afferma la riforma.L’Europa chiede almeno due settimane di congedo obbligatorio per i neopadri, dunque i giorni di congedo paternale obbligatorio andrebbero portati almeno a dieci in aggiunta al congedo obbligatorio maternale, in linea con altri paesi europei.

2) già oggi molti contratti prevedono periodi superiori ai tre giorni per congedo paternale e quindi bisognerebbe specificare che sono aggiuntivi ai periodi già previsti dai CCNL.

 

TUTELA DEI DISABILI

Circa i soggetti disabili, al fine di favorirne l’integrazione nel mercato del lavoro, è previsto l’aumento del numero in rapporto ai lavoratori totali, ma sul punto il progetto di riforma è molto vago e poco preciso.

 

TUTELA DEI MIGRANTI

Riguardo ai lavoratori migranti, si prevede un aumento del tempo di disoccupazione necessario prima della perdita del permesso di soggiorno.

 

PENALIZZAZIONI PER I LAVORATORI AGRICOLI

Le misure contenute nel ddl lavoro mirano ad annullare i diritti previdenziali, assistenziali e contrattuali dei lavoratori agricoli e più in generale del lavoro stagionale. L’art. 11 estende l’uso dei voucher -da incassare alla Posta- a tutto il lavoro stagionale nel settore agricolo cosicché esso verrebbe considerato ‘meramente occasionale’ e i braccianti si ritroverebberosenza un contratto, senza un salario di qualifica e senza le tutele per la maternita’. Gli artt. 24-28 (mini-Aspi) comporteranno inoltre una riduzione media dell’indennità spettante al lavoratore fino al 30% rispetto a quella attuale. E il nuovo sistema di calcolo dei contributi figurativi comporterà un forte taglio della prestazione pensionistica se non, addirittura, il mancato raggiungimento al diritto della stessa.

 

LAVORATORI ANZIANI

1) Alle aziende spetta uno sgravio contributivo del 50% (fino a 18 mesi in caso di conferma) per le assunzioni a tempo determinato di lavoratori con 50 anni di età anagrafica e disoccupati da oltre 12 mesi.

2) Dopo aver cancellato la mobilità e varato a dicembre 2011 un allungamento abnorme dell’età pensionabile, ora il governo Monti tenta di correre ai ripari istituendo un «contributo» per permettere i prepensionamenti. Le aziende con più di 15 dipendenti potranno incentivare l’esodo di lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro 4 anni dal licenziamento, corrispondendo al lavoratore il trattamento di pensione, e dando all’Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti.Ma sembra difficile convincere un datore di lavoro a farsi carico per 4 anni del pagamento della pensione dei lavoratori, contributi compresi, in maniera del tutto volontaria.

CONCLUSIONE

La riforma degli ammortizzatori sociali, dunque, presenta numerose lacune, è sostanzialmente un’operazione di tagli del periodo di copertura e delle indennità, e non prevede neppure sostegno economico per tutte quelle figure che oggi non ne hanno diritto.

 

Franco Pinerolo


 

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