Ergastolo ostativo. Abolizione o farsa?

Scritto dasu 28 Giugno 2022

La sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale l’ergastolo ostativo pareva aver aperto le porte ad una legislazione che cancellasse l’abominio per cui possono accedere alla liberazione condizionale solo coloro che hanno deciso di collaborare con i giudici, denunciando complici e sodali.
Il nuovo testo in discussione ha già subito una battuta d’arresto e dovrebbe tornare in aula in novembre. Le notizie sulle nuove norme non sono tuttavia confortanti, perché il condannato all’ergastolo si troverebbe di fronte ad un percorso ad ostacoli ben difficili da superare.
In Italia ci sono due tipi di ergastolo, quello “normale” e quello “ostativo”.
Chi viene condannato all’ergastolo può, previa approvazione dei giudici su parere delle autorità giudiziarie, accedere ad alcuni benefici di legge: permessi di uscita e lavoro esterno dopo dieci anni, libertà condizionata dopo 26.
Questi benefici sono negati a chi ha l’ergastolo ostativo.
La Corte Europea dei diritti dell’uomo e poi la Corte Costituzionale italiana hanno stabilito che l’ergastolo ostativo era incompatibile con i diritti umani e con l’articolo 27 della Costituzione che prevede che che il carcere abbia un fine “rieducativo” e di inclusione sociale, reso impossibile dal “fine pena mai”.
La nuova normativa, se verrà approvata prevede che: “i benefìci possono essere concessi ai detenuti purché dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile”. Toccherà al giudice di sorveglianza accertare “altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa”.
È possibile, se la legislatura non finisce prima, che l’ergastolo ostativo abbia una nuova cornice normativa ma resti nei fatti, un fine pena mai.

Ne abbiamo parlato con l’avvocato Eugenio Losco

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