frittura mista|radio fabbrica 24/10/2023

 

Il primo approfondimento della puntata lo abbiamo fatto in compagnia di Roberta sul MEETING DELLA PIATTAFORMA TSS che si terrà A BOLOGNA, 27-29 OTTOBRE 2023

Abbiamo chiesto alla nostra ospite:
– Il transnational social strike quando nasce e quali sono i suoi obbiettivi e sopratutto si può partecipare/aderire
– il collegamento con i lavoratori di Amazon (ed altri lavoratori) e l’internazionalismo delle lotte
– il programma del MEETING annuale DELLA PIATTAFORMA TSS A BOLOGNA, 27-29 OTTOBRE 2023.
– Quali azioni porta avanti il transnational social strike

Se volete informazioni sulla manifestazione, trovate tutti i materiali necessari qui.

Buon Ascolto

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Il secondo approfondimento lo abbiamo fatto in compagnia di Federico, curatore del BLOG delegati e lavoratori indipendenti Pisa, su un articolo pubblicato sul Quotidiano Enti locali de Il Sole 24 Ore: parliamo di un testo che analizza le nuove disposizioni del Dlgs 36/2023 (nuovo codice degli appalti) relative ai costi della manodopera negli appalti.
In particolare si fa riferimento all’articolo 41, comma 14  per il quale tanto i costi della manodopera quanto quelli per la sicurezza dovrebbero essere esclusi dall’importo assoggettato a ribasso. Ma una volta stabilito il principio si offre subito dopo una scappatoia, la classica riorganizzazione aziendale nell’appalto potrà dimostrare e giustificare il ribasso complessivo dei costi e quindi alla fine determinare anche la riduzione del costo di manodopera che poi si tradurrà in tagli di ore contrattuali e di contributi previdenziali.
Da un lato si stabilisce il principio guida secondo il quale i costi del lavoro nei cambi di appalti non dovrebbero essere soggetti a ribasso ma dall’altra ci si accorge che un intervento troppo invasivo del legislatore aprirebbe la strada a innumerevoli problemi e contraddizioni. Da qui scaturiscono varie interpretazioni della norma che probabilmente è stata scritta in modo tale da poter essere in parte raggirata in nome di una migliore ed efficiente organizzazione aziendale e da qui la possibilità che il concorrente  attui e giustifichi il ribasso complessivo sulla offerta complessiva includendo quindi anche il costo della manodopera.
Facciamo alcuni esempi nella consapevolezza di potere essere in parte smentiti da ulteriori interpretazioni.
Se in un museo introduco delle app sarà possibile risparmiare sulle guida, basta scaricarsi dal proprio smartphone una applicazione per ricevere il supporto audio nella visita, se al posto delle biglietterie introduco una macchinetta per erogare i biglietti anche in questo caso potrò riorganizzare il servizio vantando efficienza ed innovazione.
Se in una ditta di pulizie inserisco sui telefonini una app che permetta di individuare le tempistiche del servizio svolto quotidianamente al contempo potrò evitare di ricorrere a una figura aziendale predisposta al controllo dei servizi e al contempo svolgere una invasiva azione di controllo sulla forza lavoro.
Sono solo esempi pratici di come la tecnologia al servizio dei padroni possa sancire la sostituzione di personale riducendo al contempo il costo complessivo dell’appalto e della stessa manodopera.
Ma torniamo alle varie interpretazioni della norma, il primo ragionamento dovrebbe riguardare proprio l’intento del legislatore che sapendo quanto sia soggetto al ribasso il costo del lavoro negli appalti avrebbe dovuto prevedere un testo blindato e non interpretabile proprio per scongiurare tagli di ore e di personale e al contempo trovare un equo equilibrio tra tecnologia e lavoro vivo.
Se invece si lascia spazio al concorrente  di potere dimostrare che il ribasso  dell’appalto derivi da una più efficiente organizzazione aziendale , la forza lavoro non sarà tutelata e complessivamente le stazioni appaltanti, pubbliche e private, ne ricaveranno costi minori.
E’ un po’ quello che accade con il salario minimo, la sua introduzione viene osteggiata non solo dal Governo e dal Cnel ma anche da quello che andrebbe definito il partito unico e trasversale delle privatizzazioni. La Pa nel suo complesso vede la introduzione del salario minimo come una minaccia per i conti pubblici e per la tenuta stessa del sistema degli appalti pubblici.
La salvaguardia della efficienza dell’organizzazione aziendale secondo i dettami padronali potrebbe allora giustificare il ribasso finendo con includere nella riduzione di spesa anche i costi della manodopera.
Questa lettura secondo alcuni sarebbe invece in palese contrasto con la nozione dei costi fissi e invariabili rappresentanti dal costo della manodopera ma in questo caso anche un semplice cambio del contratto nazionale applicato nell’appalto sarebbe nefasto per determinare il costo del lavoro e in Italia non esiste una norma che vincoli l’appaltatore ad applicare un determinato CCNL. Accade in molte situazioni soprattutto se nella determinazione del costo della manodopera la stazione appaltante prende in esame un CCNL meno favorevole e alla fine a vincere la gara sarà una cooperativa e magari non una azienda. E ben conosciamo quanto basso sia il costo del lavoro in alcuni CCNL applicati dal mondo cooperativo.
Poi ci sono anche altre considerazioni giuslavoriste, una tra tutte merita la nostra attenzione ove si pensa che eventuali limiti imposti  al costo del lavoro negli appalti determinerebbero  significative limitazioni della libertà imprenditoriali e della libera concorrenza in aperto contrasto con i dettami costituzionali.
Diventa quindi determinante l’operato della stazione appaltante nel determinare i costi della manodopera e nella scrittura del bando salvo poi eventuali contestazioni con il ricorso al Tar.
Ci sembra del tutto evidente che una normativa poco chiara porti solo al ribasso del costo della manodopera e alla libertà dell’appaltatore di applicare i contratti a lui più favorevoli oltre a dotarsi di modelli organizzativi che potrà presentare come migliori ed efficienti rispetto a quelli adottati nel passato.
Ammesso ma non concesso che la volontà del legislatore sia stata quella di prevedere una tutela rafforzata per i lavoratori, la riduzione del costo della manodopera è sempre in agguato specie se si applicano contratti previsti nella contrattazione collettiva. E qui subentrano altre considerazioni, la prima tra tutte quella di un sistema della rappresentanza e della contrattazione costruita su misura per giustificare i processi di privatizzazione e il crollo del costo del lavoro e delle retribuzioni
Le scelte autonome sull’organizzazione aziendale potranno a loro volta contrarre il costo del lavoro riducendo salari già da fame negli appalti.
Da una parte si dice di volere sottrarre i costi della manodopera al ribasso ma dall’altra si offrono tutte le vie di uscita necessarie per interpretare la norma a uso e consumo delle aziende e cooperative ma anche delle stazioni appaltanti che alla occorrenza beneficeranno del minor costo investendo il risparmio in altre opere utili magari in chiave elettorale.
Significativa ma non esaustiva la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665 che tuttavia arriva prima della riscrittura del codice degli appalti.
E’  significativo Il Pronunciamento del Consiglio di Stato intervenuto per non assoggettare al ribasso i costi della forza lavoro ma al contempo, soprattutto con la riscrittura delle norme, esistono troppe interpretazioni e scappatoie che lasciano campo libero a stazioni appaltanti, pubbliche e private, e agli aggiudicatari.
Ad esempio il concorrente potrà sempre dimostrare come la riorganizzazione aziendale rappresenti un miglioramento e da qui procedere con la contrazione del costo del lavoro presentando una offerta al ribasso tale da includere gli stessi costi di manodopera. In tale caso sarà sufficiente salvaguardare i cosiddetti trattamenti salari minimi anche se alla fine a perderci saranno sempre e solo le lavoratrici e i lavoratori degli appalti.

Buon Ascolto

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